Salva Casa: la Liguria fornisce le indicazioni operative
Pubblicata la nota illustrativa delle modifiche al Testo Unico Edilizia e del loro recepimento nell'ordinamento regionale
Accertamento di conformità
Fermo restando il più limitato campo di applicazione, dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, resta confermata la previgente disciplina per l’accertamento di conformità (o meglio, per l’accertamento della natura formale dell’abuso), che richiede per la sanatoria la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e a quella edilizia, vigenti sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda. Viene altresì confermata la previgente disciplina sanzionatoria e procedurale.
Sanatoria delle parziali difformità
L’art. 36-bis è direttamente operante nell’ordinamento regionale in quanto introduce una fattispecie nuova non regolata da leggi regionali.
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA
Viene modificato il quantum della sanzione dovuta per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 37 TUE), prevedendo la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.
Destinazione dei proventi delle nuove sanatorie
Anche il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 69/2024, che pare porre un preciso vincolo di destinazione della quota di entrate comunali, opera direttamente.
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