Salva Casa, linee guida e stato legittimo: silenzio assenso sulla SCIA edilizia?
Una nota del MIT ha chiarito che per la ricostruzione dello stato legittimo è possibile utilizzare il “silenzio-assenso” sulla SCIA. Ne siamo certi?
Le condizioni per i cambi d’uso
Ultimo appunto riguarda la nuova versione dell’art. 23-ter del TUE che contiene la disciplina dei cambi d’uso. Secondo il MIT prima del Salva Casa “Il cittadino avrebbe dovuto orientarsi, quindi, nei meandri di una disciplina urbanistico-edilizia stratificatasi nel tempo, attenzionando con la dovuta cautela le condizioni, le limitazioni e i divieti di volta in volta eventualmente previsti dalle normative regionali e dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.
Adesso, invece, grazie alla nuova versione dell’art. 23-ter la disciplina è stata “notevolmente” semplificata “introducendo disposizioni di principio volte a ritenere sempre ammissibile il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali più affini (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale e commerciale), ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.
Le linee guida chiariranno che queste condizioni dovranno essere “specificamente individuate dai Comuni, tenuto conto anche di quanto già previsto negli strumenti urbanistici comunali, mediante apposite determinazioni adottate dopo l’entrata in vigore del DL Salva Casa. L’obiettivo è evitare qualsiasi margine di ambiguità in merito alle condizioni richieste dai Comuni per i mutamenti di destinazione d’uso, evitando che tali condizioni possano essere derivate implicitamente da strumenti urbanistici approvati prima del DL Salva Casa, come tali non coerenti con la semplificazione operata dalla riforma”.
Appare utile ricordare la recente importante circolare del Comune di Roma contenente le prime indicazioni per l’applicazione del Decreto Salva Casa. Relativamente all’art. 23-ter del TUE, il Comune di Roma afferma che «nonostante l’ambigua formulazione riportata nei commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater “ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”, restano comunque fatte salve anche le disposizioni delle norme della pianificazione urbanistica comunale in merito alle destinazioni d’uso e ai mutamenti di destinazioni d’uso ammissibili. In particolare, con riferimento al secondo periodo del comma 1quater, si ritiene che la non assoggettabilità all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, prevista dal legislatore nazionale, non è applicabile in quanto può operare solo in carenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica invece presenti nelle N.T.A. del P.R.G. vigente».
Sarà interessante capire in che modo ANCI recepirà le nuove indicazioni del MIT.
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