Salva Casa: la Lombardia recepisce le modifiche al Testo Unico Edilizia

Tra le disposizioni della L.R. n. 20/2024, anche il recepimento delle novità introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 in tema di SCIA, locali seminterrati e autorizzazione paesaggistica

di Redazione tecnica - 13/12/2024

Testo Unico Edilizia: le novità del Salva Casa in Lombardia

SCIA e SCIA in sanatoria

Con l’aggiornamento si modificano le disposizioni dell’art. 33 della l.r. n. 12/2005, ampliando il ricorso alla SCIA e alla SCIA in alternativa al permesso di costruire per:

  • i cambi di destinazione d’uso, regolati dall’articolo 23-ter del d.P.R. n. 380/2001;
  • interventi in parziale difformità, ai sensi dell’art. 34-ter dello stesso Testo Unico Edilizia;
  • i casi di accertamento di conformità previsti dagli artt. 36 e 36-bis, che introducono anche la possibilità di utilizzo della Scia in sanatoria per interventi eseguiti senza SCIA o in difformità da essa.

Vengono inoltre abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 52 (cambi di destinazione d’uso) recependo le indicazioni del Salva Casa sui mutamenti con o senza opere edilizie.

Locali seminterrati

L’art. 27 modifica invece l’art. 2 della legge n. 7/2017, riguardante il recupero di locali seminterrati.

Il nuovo testo del primo periodo del comma 3 adesso dispone che:

“'il recupero è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)'.

Si introduce così un regime semplificato che permette il cambio di destinazione d’uso senza limitazioni temporali, eliminando il vincolo che impediva tali trasformazioni per un periodo di dieci anni dopo il conseguimento dell’agibilità.

Autorizzazione paesaggistica: nuove competenze ai Comuni

Infine, con l’art. 28 si modificano gli artt. 80, 81 e 82 della L.R. n. 12/2005, relativi alla ripartizione delle funzioni amministrative, alle commissioni per il paesaggio e alle modalità di rilascio per l’autorizzazione paesaggistica.

Nel dettaglio si stabilisce che:

  • spetta ai comuni la competenza per gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del d.P.R. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre che per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusa la demolizione e ricostruzione);
  • spetta sempre alla commissione comunale esprimersi sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché sugli interventi e sulle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 31/2017.

 

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