Salva Casa: la Lombardia recepisce le modifiche al Testo Unico Edilizia

Tra le disposizioni della L.R. n. 20/2024, anche il recepimento delle novità introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 in tema di SCIA, locali seminterrati e autorizzazione paesaggistica

di Redazione tecnica - 13/12/2024

Il testo della legge

Riportiamo qui di seguito il testo integrale degli articoli.

Art. 26 (Modifiche agli articoli 33, 52 e 53 della l.r. 12/2005)

1. Alla L.R. n. 12/2005 zo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis,' sono inserite le seguenti: 'all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, all'articolo 34 ter, comma 3, e, in caso di SCIA in sanatoria, di cui agli articoli 36 bis e 37';

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001,' sono inserite le seguenti: 'in quelli di cui all'articolo 36 bis e in quelli previsti all'articolo 37, comma 5, dello stesso d.p.r. 380/2001,';

c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 10, comma 1,' sono inserite le seguenti: 'e in quelli di cui all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera b), nonché in caso di permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 36 bis';

d) i commi 2 e 3 dell'articolo 52 sono abrogati;

e) al comma 2 dell'articolo 53 le parole ', ancorché comunicato ai sensi dell'articolo 52, comma 2,' sono soppresse.

Art. 27 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2017)

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 3 le parole 'il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005' sono sostituite dalle seguenti: 'il recupero è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)';

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 28 (Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 e all’allegato A della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 80 le parole 'interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione' sono sostituite dalle seguenti: 'interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del d.p.r. 380/2001';

b) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 81 le parole 'e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché sugli interventi e sulle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)';

c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole 'd.p.r. 139/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'd.p.r. 31/2017';

d) all'Allegato A (Art. 80), nel titolo CANALI le parole '- comma 2, lettera b)' sono soppresse;

e) all'Allegato A (Art. 80), nel titolo LAGHI le parole '- comma 3, lettera d)' sono soppresse.

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