Salva Casa, nuova circolare della Regione Campania
Dalla Regione Campania la circolare con le indicazioni operative per l’utilizzo della nuova versione del Testo Unico Edilizia post aggiornamento Salva Casa
Cambi d’uso
In Campania, la materia dei mutamenti d’uso è disciplinata, oltre che dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 - che disciplina, prevalentemente, i mutamenti di destinazione d’uso riferiti a singole unità immobiliari (salvo il secondo periodo del comma 3, riferito ai mutamenti di un intero immobile) – anche:
- dalla Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19 (art. 2, co. 5, 6, 7 e 8), che contiene disposizioni in materia di edilizia;
- dalla Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13 (art. 2, co. 4 e 6), che contiene disposizioni in materia di urbanistica;
- dalla Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (artt. 26 e 27), che contiene disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica e edilizia.
La normativa regionale:
- aggiunge ulteriori semplificazioni per il mutamento d’uso di singole unità immobiliari;
- prevede che i mutamenti d’uso senza opere o con opere di edilizia libera richiedono la SCIA;
- precisa che:
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità
immobiliari, all’interno della stessa categoria funzionale, si fa
riferimento all’articolo 23 ter, co. 1 quinquies, e quindi:
- in caso di mutamento senza opere, o con opere di edilizia libera, occorre la SCIA di cui all’art.19 della l. n. 241/1990;
- in caso di mutamento con opere, occorre il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al cambio d’uso, fermo restando che, per le opere riconducibili all'articolo 6 bis, si procede con SCIA, anziché con CILA.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, tra le diverse categorie funzionali di cui all’articolo 23 ter, co. 1, lettere a), a-bis), b) e c) del TUE, si fa riferimento al comma 1 quinquies del medesimo articolo, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della l. r. n. 19/2001 per il mutamento, senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, che è liberamente attuabile.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile, all’interno della stessa categoria funzionale, si fa riferimento all’articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022 (SCIA alternativa a permesso di costruire), salve le ipotesi di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e 8 della l. r. n. 19/2001, subordinate a permesso di costruire.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile, tra le diverse categorie funzionali (fattispecie non disciplinata dal TUE), si applica integralmente la disciplina regionale e, quindi, l’articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della l. r. n. 19/2001.
- Per il mutamento, con o senza opere, anche tra diverse categorie funzionali, che non genera incremento del fabbisogno degli standard urbanistici, si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 2 della l. r. n. 13/2022. Questo tipo di mutamento è liberamente attuabile, in quanto urbanisticamente non rilevante in Campania (come confermato anche dall’articolo 27 della l. r. n. 31/2021).
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità
immobiliari, all’interno della stessa categoria funzionale, si fa
riferimento all’articolo 23 ter, co. 1 quinquies, e quindi:
- conferma che per i mutamenti d’uso tra diverse categorie funzionali, si applicano le norme regionali (L.R. n. 19/2001 e L.R. n. 13/2022).
Documenti Allegati
Circolare Regione Campani 28 gennaio 2025, n. CI/2025/3IL NOTIZIOMETRO