Salva Casa: nuove indicazioni sull'accertamento di conformità

In una nuova Circolare, la Regione Lazio fornisce chiarimenti e indicazioni operative per l’applicazione corretta dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 13/01/2025

Condizioni per l'applicabilità dell'accertamento di conformità

In sintesi, queste le condizioni per la concreta applicabilità dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis, fermo restando la necessaria verifica da parte delle Amministrazioni della loro effettiva sussistenza in concreto:

  • a) le opere devono essere conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione;
  • b) le opere in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire ovvero alla SCIA art. 23 d.P.R. n. 380/2001 devono essere state realizzate contestualmente all’esecuzione del titolo principale o comunque nel periodo di efficacia del titolo medesimo; al contrario, le opere realizzate in difformità in un momento successivo alla scadenza del titolo edilizio principale costituiscono opere realizzate in assenza di titolo (a prescindere dalla tipologia delle opere stesse) e pertanto non sono ammissibili all’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis, ma solo all’accertamento di cui all’art. 36;
  • c) in area non vincolata, le opere devono rientrare nelle categorie della parziale difformità o della variazione essenziale come riepilogate nella tabella n. 1 o tra quelle di cui ai commi 2 e/o 3 dell’art. 17 della l.r. 15/2008;
  • d) in area vincolata, fermo restando l’obbligo di accertamento di compatibilità paesaggistica, le opere devono rientrare nella categoria della parziale difformità o della variazione essenziale come individuata nella tabella n. 2 o tra quelle di cui all’art. 17, commi 2 e/o 3 della l.r. 15/2008.

 

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