Salva Casa: nuove indicazioni sull'accertamento di conformità
In una nuova Circolare, la Regione Lazio fornisce chiarimenti e indicazioni operative per l’applicazione corretta dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia
Interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA
Ricorda la Regione che, nelle ipotesi di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, la norma ammette ad accertamento di conformità gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Sono ammesse ad accertamento le opere realizzate in assenza della SCIA laddove rientrino nelle casistiche di cui all’art. 22, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001. Pertanto in questa fattispecie non è necessario valutare la tipologia delle opere in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della l.r. 15/2008, in quanto l’istituto trova applicazione per gli interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001 anche se realizzati in assenza di titolo.
Questi gli interventi interessati:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lett. c) (interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “leggera”);
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
NON rientrano, invece, in questa fattispecie:
- gli interventi di cui al comma 2 bis dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (“le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001;
- gli interventi per i quali è ammessa la SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001.
Gli interventi devono comunque essere conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione.
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