Salva Casa: nuove indicazioni sull'accertamento di conformità
In una nuova Circolare, la Regione Lazio fornisce chiarimenti e indicazioni operative per l’applicazione corretta dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia
Compatibilità paesaggistica
Evidenzia la Regione che l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 36-bis costituisce un ulteriore e diverso istituto rispetto a quello già previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, non modificato con il DL n. 69/2024.
Queste le differenze:
- l’accertamento di cui al codice dei beni culturali costituisce un procedimento a istanza di parte, che può essere quindi attivato su richiesta diretta dell’interessato, mentre l’accertamento di cui al d.P.R. n. 380/2001 è una fase endoprocedimentale del procedimento di accertamento di conformità disciplinato dal nuovo articolo 36-bis e pertanto è attivato su richiesta delle Amministrazioni Comunali
- diverso l’ambito di applicazione dei due istituti: nel caso dell’accertamento di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, infatti, vi è una generale condizione che le opere oggetto di istanza non abbiano comportato un aumento di volume o superficie utile rispetto a quanto legittimato, mentre nel nuovo accertamento di cui all’art. 36-bis, comma 4, sono ammissibili anche le opere che abbiano comportato un aumento di superficie utile e di volume, purché rientranti nei limiti, nelle condizioni e nelle fattispecie previste.
Segnala la Regione che, trattandosi di due distinti istituti, le funzioni relative all’accertamento di compatibilità paesaggistica:
- di cui al comma 4 dell’art. 36-bis non sono da ritenersi delegate e, fino a diversa disposizione, saranno quindi esercitate dalla Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare in qualità di autorità preposta alla gestione del vincolo;
- di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, restano invece delegate ai comuni, ai sensi dell’art. 1 della l.r. 8/2012, le funzioni amministrative relative all’accertamento di compatibilità paesaggistica, per il quale continua a trovare applicazione il Protocollo d’Intesa del 18/12/2007 stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio per la definizione della procedura e la determinazione del danno ambientale.
Inoltre, nel caso in cui per le opere oggetto di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, dovesse risultare una precedente istanza presentata alla Regione ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 ancora non definita, è necessario che il soggetto istante dichiari, nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36-bis, che esse sono oggetto di una precedente istanza avanzata ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, della quale richiede contestualmente l’archiviazione.
L'iter procedurale
La richiesta di accertamento deve essere presentata al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del Comune competente, che verifica la correttezza e completezza della documentazione prima di inoltrarla alla Regione Lazio.
Documentazione necessaria
Per garantire uniformità e velocità nell’esame delle pratiche, la Regione Lazio ha approvato:
- l’elenco della documentazione da trasmettere per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica e le modalità di presentazione;
- il modello che i Comuni dovranno utilizzare per richiedere alla Regione il rilascio del parere e trasmettere la relativa documentazione;
- il modello di dichiarazione asseverata per il tecnico incaricato da allegare alla documentazione.
Questa documentazione deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al SUE, corredate anche dal titolo abilitativo edilizio (PdC o SCIA) ovvero dall’atto di approvazione dell’opera pubblica e, in tutti i casi, dell’eventuale titolo paesaggistico rilasciato in delega (ovvero dai riferimenti al titolo paesaggistico se rilasciato dalla Regione), comprensivo dei relativi elaborati grafici, che hanno autorizzato l’intervento principale prima dell’esecuzione di parziali difformità o variazioni essenziali.
Questo l’iter previsto:
- valutazione preliminare: Il Comune esamina la richiesta per verificare che gli interventi siano ammissibili come parziali difformità o variazioni essenziali.
- richiesta di parere paesaggistico: In caso di interventi in aree vincolate, il SUE trasmette la domanda alla Direzione Regionale Urbanistica per ottenere un parere vincolante.
- pareri vincolanti: La Direzione richiede il parere della Soprintendenza competente, che deve rispondere entro 90 giorni. In assenza di risposta, opera il silenzio-assenso.
- parere finale: La Regione Lazio emette un parere definitivo entro 180 giorni.
Sanzioni e oneri economici
L’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis comporta il pagamento di due tipi di contributi:
- oblazione di importo fisso previsto per ottenere la sanatoria edilizia.
- sanzione pecuniaria, determinata in base al maggiore tra il danno ambientale arrecato, calcolato in base ai costi di ripristino secondo il tariffario regionale e il profitto conseguito dall’intervento non autorizzato.
Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento finale.
Documenti Allegati
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