Salva Casa: sanatoria piccole difformità gratuita, per chi?
Nelle norme finali e di coordinamento presenti all’interno del Decreto Salva Casa è stata prevista la possibilità di sanare le difformità parziali gratuitamente per alcuni soggetti
Sono poche ma rilevanti le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) apportate dal Decreto Legge n. 69/2024, n. 69 (Decreto Salva Casa). Tra queste, una sulla quale dovremo certamente confrontarci (nell’attesa della conversione in legge) è relativa al nuovo accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità.
Le parziali difformità
Il nuovo articolo 36-bis introdotto nel Testo Unico Edilizia (TUE) prevede una disciplina di sanatoria diversa per gli interventi realizzati:
- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 34, TUE);
- in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 37, TUE).
Per queste tipologie di intervento, fino alla classica scadenza dei termini (art. 34, TUE) e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
- ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
Cambia, dunque, il concetto di conformità che viene suddivisa temporalmente e per materia (edilizia e urbanistica).
Altre novità riguardano il fatto che, diversamente dalla sanatoria degli abusi “maggiori” (art. 36, TUE), in questo nuovo articolo è stata prevista:
- la sanatoria condizionata (finora esclusa dalla normativa e dalla giurisprudenza) alla realizzazione di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate;
- il silenzio assenso dopo 45 giorni dall’istanza.
Documenti Allegati
Decreto Legge n. 69/2024IL NOTIZIOMETRO