Salva Casa, sanatoria semplificata e SCIA in sanatoria: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato sui limiti di applicabilità della sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e sul silenzio della P.A. sulla SCIA in sanatoria
Sanatoria semplificata e disposizioni transitorie
Il Consiglio di Stato ha, preliminarmente, sottolineato che il Decreto Salva Casa è entrata in vigore il 30 maggio 2024, ossia successivamente alla presentazione della SCIA in sanatoria da parte della ricorrente. Per questo motivo ha negato l’applicazione dell’art. 36-bis sulla base di tre elementi principali:
- mancanza di disposizioni transitorie: nel testo del D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni nella L. n. 105/2024, non è presente alcuna disposizione che consenta l’applicazione della nuova disciplina alle istanze pendenti. La giurisprudenza ha sempre richiesto un’espressa previsione di retroattività per derogare al principio generale del tempus regit actum, che impone di applicare la normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza;
- la conferma del principio “tempus regit actum”: il Consiglio di Stato ha richiamato il comma 4, art. 3 del D.L. n. 69/2024, il quale esclude espressamente che la sanatoria possa fondare un diritto del privato alla ripetizione delle somme già versate per oblazione o sanzioni. Ciò dimostra la volontà del legislatore di mantenere gli effetti giuridici delle norme precedenti e di non rendere retroattiva la nuova disciplina;
- il principio di legalità e le sentenze della Corte Costituzionale: il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza n. 124 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha chiarito che il nuovo art. 36-bis non supera il requisito della “doppia conformità”, ma ne circoscrive l’applicazione agli abusi edilizi di maggiore gravità (confermando l’assenza di effetti retroattivi della nuova disciplina).
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 19 febbraio 2025, n. 1394IL NOTIZIOMETRO