Salva Casa, sanatoria semplificata e SCIA in sanatoria: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato sui limiti di applicabilità della sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e sul silenzio della P.A. sulla SCIA in sanatoria
di
Redazione tecnica -
26/02/2025
La tesi del Consiglio di Stato
Nel caso oggetto del Consiglio di Stato, la parte appellante aveva sostenuto che il mancato riscontro da parte del Comune sulla SCIA in sanatoria avesse fatto maturare un’ipotesi di silenzio assenso. Tesi rigettata con due argomentazioni:
- l’art. 37 del TUE non prevede il silenzio assenso: a differenza dell’art. 36 del TUE, che regola il silenzio-rigetto per le istanze di permesso di costruire in sanatoria, l’art. 37 non attribuisce alcun valore provvedimentale al silenzio serbato dall’amministrazione, ma lo qualifica come silenzio inadempimento. Di conseguenza, la mancata risposta del Comune non può essere interpretata come una tacita approvazione;
- l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulla SCIA in sanatoria: anche in questo caso, il Consiglio di Stato ha ribadito che la presentazione di una SCIA in sanatoria non esonera l’amministrazione dal dovere di verificare l’effettiva legittimità dell’intervento edilizio. Come sottolineato, l’amministrazione conserva sempre il potere di accertare la conformità dell’opera alla disciplina edilizia e urbanistica vigente, e deve adottare un provvedimento espresso che accerti o neghi la sanatoria. Questo principio è coerente con la giurisprudenza consolidata, che ha sempre ritenuto che la SCIA non sia un titolo abilitativo automatico, ma sia soggetta a un controllo successivo da parte dell’amministrazione.
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 19 febbraio 2025, n. 1394IL NOTIZIOMETRO