Salva Casa e Stato legittimo: dall’abitabilità all’agibilità, cosa cambia?
Tra le modifiche più interessanti al Testo Unico Edilizia apportate dal Decreto Salva Casa vi è la nuova definizione di stato legittimo di cui al comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001
Lo stato legittimo dopo il Salva Casa
Tra le disposizioni più delicate sulle quali si è attivata una interessante discussione tra tecnici e giuristi segnaliamo la nuova definizione di “stato legittimo” di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia (TUE) che nella versione vigente prevede:
Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Una definizione che abbiamo già copiosamente “sviscerato” su queste pagine e sulla quale resta ancora un dubbio relativo al primo periodo in cui si ammette che per l’attestazione dello stato legittimo è possibile utilizzare il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.
Una formulazione che andrebbe letta alla luce dell’evoluzione normativa che riguarda il concetto di abitabilità e agibilità e sulla quale occorre un breve riepilogo.
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