Salva Casa e Stato legittimo: dall’abitabilità all’agibilità, cosa cambia?

Tra le modifiche più interessanti al Testo Unico Edilizia apportate dal Decreto Salva Casa vi è la nuova definizione di stato legittimo di cui al comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 17/06/2024

Stato legittimo tra abitabilità e agibilità

Come già anticipato, nella vigente definizione di stato legittimo è possibile utilizzare il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.

Dalla lettura asettica di questa disposizione si può dedurre (ma una interpretazione autentica da inserire all’interno della legge di conversione del Salva Casa potrebbe certamente essere d’aiuto) che per lo stato legittimo si possa utilizzare l’abitabilità e il certificato di abitabilità, che come scritto erano “rilasciati” dal Comune a seguito di un procedimento di verifica anche della conformità rispetto al progetto approvato.

Di contro, non si può utilizzare:

  • il certificato di agibilità, sul quale non si verificava la conformità rispetto al progetto approvato;
  • né la segnalazione certificata di agibilità che, pur attestando la conformità al progetto, è un documento prodotto da un tecnico abilitato e non “rilasciato” dal Comune.

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