Salva Milano: arriva l’ok sull’emendamento

Passa la proposta di modifica sull'interpretazione autentica delle norme. Il testo della pdl adesso sarà esaminato dalla Camera

di Redazione tecnica - 21/11/2024

Piani di recupero e crediti edilizi

Viene anche modificato il comma 8, che adesso dispone:

8. Al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell’articolo 41-quinquies, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi, anche mediante piani di lottizzazione convenzionata, e risulti comprovata l’avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all’esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l’articolo 2-bis del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Si tratta di una modifica importante, riguardante la cessione dei crediti legati alle ristrutturazioni. Tra le deroghe al blocco delle opzioni alternative alle detrazioni dirette, il D.L. n. 11/2023 aveva incluso gli interventi rientranti in piani di recupero già approvati dalle Amministrazioni Comunali entro il 17 febbraio 2023.

Con il nuovo comma 8, l’eccezione vale solo per interventi di demoricostruzione per i quali:

  • sono stati approvati i piani attuativi;
  • sia stata presentata entro il 30 dicembre 2023 la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.
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