Sanare gli abusi edilizi: la doppia conformità simmetrica e asimmetrica
Il Decreto Salva Casa ha modificato la disciplina che regola la sanatoria degli abusi edilizi. Vediamo cosa cambia con la nuova versione del Testo Unico Edilizia
Stato legittimo, tolleranze costruttive, casi particolari di difformità dal titolo edilizio, sanatoria ordinaria e sanatoria semplificata. Sono questi gli argomenti trattati dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024, con alcune modifiche puntuali o integrazioni al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sui quali si discute e si discuterà ancora.
Salva Casa: cambia lo stato legittimo
Prima di comprendere cosa prevede la nuova versione del Testo Uni Edilizia (TUE) in riferimento alla sanatoria, è bene preliminarmente comprendere cos’è:
- lo stato legittimo;
- una difformità edilizia.
Lo “stato legittimo” è la rappresentazione progettuale-amministrativa dell’immobile o dell’unità immobiliare che risulta essere conforme a tutte le norme edilizie e urbanistiche. Per comprendere quale sia lo “stato legittimo”, la nuova versione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, prescrive si debba utilizzare:
- il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (concessione edilizia, permesso di costruire) o che l’ha legittimata (condono edilizio, sanatoria ordinaria, documentazione provante in assenza di titolo);
- oppure il titolo rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi;
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Con una ridondanza normativa (evitabile), il legislatore ha espressamente previsto che tra i titoli rilasciati o formati, per la definizione dello stato legittimo concorrono i titoli di cui agli articoli 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo), 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità), 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) e 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato), previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.
Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, anche, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità), 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività), commi 1, 3, 5 e 6, e 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato), e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis (Tolleranze costruttive).
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