Sanare gli abusi edilizi: la doppia conformità simmetrica e asimmetrica

Il Decreto Salva Casa ha modificato la disciplina che regola la sanatoria degli abusi edilizi. Vediamo cosa cambia con la nuova versione del Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 17/09/2024

CILA e SCIA

Nel caso in cui non si ricada in una delle condizioni previste per le tolleranze dall’art. 34-bis, prima di passare alle procedure di sanatoria ordinaria (quella straordinaria si è chiusa con il terzo condono edilizio di cui alla Legge n. 326/2003 di conversione del D.L. n. 269/2003), è opportuno verificare se l’intervento in difformità si sarebbe potuto realizzare presentando:

  1. una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  2. una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Nel primo caso, l’art. 6-bis del TUE prevede che la mancata presentazione della CILA comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. In questo caso non si parla, dunque, di “abuso edilizio” ma di difformità regolarizzabile mediante la cosiddetta “CILA tardiva”.

Nel caso di interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del TUE, realizzato in assenza della o in difformità dalla SCIA, l’art. 37 del TUE prevede una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.

Quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c), TUE), eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. Nel caso di immobili non vincolati ma compresi in Zona A, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

Nel caso di SCIA alternativa a permesso di costruire (art. 23, del TUE), fermo restando il potere della P.A. di intervenire (come prevede il comma 6 dell’art. 23), la SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

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