Sanare gli abusi edilizi: la doppia conformità simmetrica e asimmetrica

Il Decreto Salva Casa ha modificato la disciplina che regola la sanatoria degli abusi edilizi. Vediamo cosa cambia con la nuova versione del Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 17/09/2024

Sanatoria con doppia conformità simmetrica e asimmetrica

A questo punto si può passare all’esame delle procedure di sanatoria ordinaria previste agli artt. 36 e 36-bis del TUE. Si tratta di due diversi accertamenti di conformità che è possibile utilizzare:

  • in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa;
  • in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, e nel caso di variazioni essenziali (art. 32 del TUE).

Nel primo caso, la sanatoria può essere ottenuta solo nel caso esista una doppia conformità edilizia e urbanistica “simmetrica”: l'intervento deve, cioè, risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Nel secondo caso, invece, la sanatoria può essere ottenuta nel caso esista una doppia conformità edilizia e urbanistica “asimmetrica”: l'intervento deve, cioè, risultare conforme:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Altre importanti differenze tra le due procedure di sanatoria riguardano:

  • nel primo caso (art. 36, TUE), la doppia conformità deve esistere al momento della presentazione della domanda senza alcuna possibilità di modificare lo stato di fatto per renderlo conforme;
  • nel secondo caso (art. 36-bis, TUE), lo sportello unico edilizia può condizionare la sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate (misure che costituiscono condizioni necessarie per la formazione del titolo);
  • nel primo caso (art. 36, TUE), sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata (silenzio rigetto);
  • nel secondo caso (art. 36-bis, TUE), sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta (silenzio assenso).
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