Sanatoria edilizia 2024: ecco come gestire difformità e abusi dopo la Legge n. 105/2024

Con la pubblicazione della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 cambia la gestione delle difformità e abusi ai sensi del d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 29/07/2024

Difformità vs abuso edilizio

A questo punto, determinato lo stato legittimo, verificato lo stato dei luoghi e determinate le eventuali tolleranze costruttive-esecutive che non costituiscono violazioni edilizie, è necessario distinguere tra interventi realizzati che avrebbero richiesto:

  • la CILA o la SCIA;
  • il permesso di costruire.

Nel caso di CILA e SCIA, sempre che non siano state violate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, l’intervento può essere regolarizzato mediante una procedura “tardiva”.

L’art. 6-bis, comma 5, del TUE prevede che la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

L’art. 37 del TUE dispone che gli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA comporta una sanzione pecuniaria da 516 a 10,329 euro, ridotta a 516 euro se la segnalazione certificata di inizio attività è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Nel caso di interventi che avrebbero richiesto il permesso di costruire, adesso occorre fare distinguo tra diverse fattispecie:

  • varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 10/1977 e che non sono riconducibili ai casi di tolleranza di cui all’art. 34-bis del TUE;
  • interventi realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o SCIA alternativa;
  • interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • variazioni essenziali.
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