Sanatoria edilizia 2024: ecco come gestire difformità e abusi dopo la Legge n. 105/2024

Con la pubblicazione della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 cambia la gestione delle difformità e abusi ai sensi del d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 29/07/2024

Varianti ante 77

La Legge n. 10/1977 (Legge Bucalossi) ha previsto, tra le altre cose, il principio per cui l'esercizio del diritto a costruire è subordinato ad una concessione edilizia rilasciata dal Comune, superando in tal modo il precedente regime della licenza edilizia. Da questo momento, dunque, tutte le varianti in corso d’opera al permesso di costruire dovevano essere obbligatoriamente assentite dal Comune.

Sono rimaste nel “limbo” tutte le varianti realizzate fino all’entrata in vigore di questa legge (30 gennaio 1977) e mai dichiarate.

Per risolvere la problematica, il Decreto Salva Casa ha introdotto l’art. 34-bis nel Testo Unico Edilizia, rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo” che dispone la possibilità di regolarizzare questi interventi che fuoriescono dai casi di difformità costruttiva-esecutiva, mediante:

  • presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • accertamento della data di realizzazione dell’intervento (utilizzando la stessa documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE);
  • pagamento di una sanzione determinata ai sensi del comma 5 del nuovo art. 36-bis.

Viene anche previsto che le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del TUE, alla disciplina delle tolleranze costruttive, alle seguenti condizioni:

  • non sia stato emesso, in seguito alle citate verifiche, un ordine di demolizione o riduzione in pristino;
  • sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi della disciplina dell’annullamento d'ufficio recata dall’art. 21-nonies della L. 241/1990.
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