Sanatoria edilizia 2024: ecco come gestire difformità e abusi dopo la Legge n. 105/2024
Con la pubblicazione della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 cambia la gestione delle difformità e abusi ai sensi del d.P.R. n. 380/2001
Sanatoria ordinaria per gli “abusi maggiori”
L’art. 36 del TUE consente adesso la sanatoria degli interventi realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa.
A seguito del Salva Casa l’unica grande differenza è che questa procedura (che riguarda gli abusi “maggiori”) non potrà essere più utilizzata per le variazioni essenziali che adesso potranno essere gestite mediante la nuova procedura di cui all’art. 36-bis del TUE.
In questo caso, per sanare l’abuso si dovrà:
- presentare un permesso di costruire in sanatoria;
- dimostrare la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (la doppia conformità):
- pagare la sanzione relativa al contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Da non dimenticare che nel caso di istanza presentata ai sensi dell’art. 36 vige il silenzio-rigetto dopo 60 giorni. Se dopo 60 giorni dalla presentazione il Comune non risponde, cioè, l’istanza si intende rifiutata.
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