Sanatoria edilizia 2024: ecco come gestire difformità e abusi dopo la Legge n. 105/2024

Con la pubblicazione della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 cambia la gestione delle difformità e abusi ai sensi del d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 29/07/2024

Sanatoria semplificata per le parziali difformità e le variazioni essenziali

Altra grande novità inserita nel Testo Unico Edilizia è l’art. 36-bis che consente la regolarizzazione:

  • delle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • degli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37 del TUE;
  • delle variazioni essenziali di cui all’art. 32 del TUE (innovazione inserita dal Parlamento nel corso della conversione in legge).

Ciò che differenzia questa procedura di sanatoria rispetto a quella di cui all’art. 36 del TUE è che:

  • l’intervento potrà essere sanato se risulti conforme:
  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione;
  • è previsto che lo sportello unico possa condizionare il rilascio del permesso in sanatoria alla preventiva attuazione, entro un termine assegnato, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate;
  • consente anche la sanatoria “strutturale” seguendo le disposizioni indicate all’art. 34-bis, comma 3-bis, del TUE;
  • prevede il silenzio-assenso se sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni.

Da ricordare che questa procedura:

  • consente la regolarizzazione anche degli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica (serve il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento), anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati (sul quale vige il silenzio-assenso dopo 90 giorni);
  • prevede sempre il pagamento delle sanzioni per ottenere il PdC o la SCIA in sanatoria.
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