Sanatoria edilizia 2024: occhio alle variazioni essenziali

L’attuale versione del Testo Unico Edilizia post Salva Casa differenzia le procedure di sanatoria in funzione dell’entità della difformità. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 18/06/2024

Sanatoria edilizia 2024 ordinaria e semplificata

Tralasciando l’idea (sbagliata) di ancorare le percentuali di tolleranza alla superficie utile dell’immobile e non (ad esempio) al suo anno di edificazione, ciò su cui si sta discutendo riguarda la sanatoria delle difformità edilizie che dal 30 maggio 2024 prevede un doppio binario a seconda che si tratti di interventi realizzati:

  • in assenza di titolo, totale difformità o con variazioni essenziali;
  • in parziale difformità.

Mentre nel primo caso si attiva la procedura di sanatoria ordinaria di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia (che già conosciamo), nel secondo è prevista una procedura semplificata di cui al nuovo art. 36-bis inserito dal Decreto Salva Casa.

Le principali differenze tra le due procedure riguardano:

  1. nel caso di sanatoria ordinaria serve il requisito della “doppia conformità” alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
  2. per la sanatoria semplificata la doppia sanatoria viene “spacchettata” tra normativa edilizia e normativa urbanistica per cui viene richiesta la conformità dell’opera:
    1. alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
    2. ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento;
  3. nella sanatoria ordinaria è previsto il silenzio-rigetto dopo 60 giorni dalla presentazione dell’istanza;
  4. per la sanatoria delle parziali difformità è stato stabilito il silenzio-assenso dopo 45 giorni dall’istanza.
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