Sanatoria edilizia 2025: le differenze tra accertamento di conformità sincrono e asincrono
Il Salva Casa ha riscritto la disciplina relativa alle possibilità di sanatoria degli abusi edilizi. Vediamo cosa cambia e cosa prevede la versione vigente del Testo Unico Edilizia
L’accertamento di conformità asincrono (art. 36-bis)
La vera novità introdotta dal Decreto Salva Casa risiede nell’art. 36-bis, che disciplina l'accertamento di conformità per le parziali difformità edilizie e le variazioni essenziali. Questa nuova forma di sanatoria prevede la doppia conformità asincrona, ovvero:
- conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
- conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.
Questa differenza è sostanziale: mentre l'art. 36 richiede che l'abuso fosse conforme sia ieri che oggi, l'art. 36-bis consente di sanare l'intervento purché risulti conforme oggi dal punto di vista urbanistico, accettando le norme edilizie dell'epoca della realizzazione. Una differenza che rende fondamentale la conoscenza delle normative urbanistiche ed edilizie.
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