Sanatoria edilizia 2025: le differenze tra accertamento di conformità sincrono e asincrono

Il Salva Casa ha riscritto la disciplina relativa alle possibilità di sanatoria degli abusi edilizi. Vediamo cosa cambia e cosa prevede la versione vigente del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 19/02/2025

La sanzione ai sensi dell’art. 36-bis

Le Linee guida del MIT (sezione D3.5.6.1) affrontano un tema centrale: come si calcola, in concreto, la sanzione prevista dall’articolo 36-bis, comma 5, lettera b)?

La risposta del Ministero è chiara: il calcolo si basa sull’incremento del valore venale dell’immobile, determinato dall’Agenzia delle Entrate, seguendo le prassi applicative già utilizzate per il previgente articolo 37, comma 4, del Testo Unico Edilizia. Già prima dell’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, infatti, le amministrazioni competenti richiedevano all’Agenzia la stima dell’aumento di valore del bene per determinare la sanzione, da collocare tra il minimo e il massimo edittale.

I Comuni possono continuare a seguire questa procedura consolidata:

  • richiesta di quantificazione dell’incremento del valore venale da parte del Comune all’Agenzia delle Entrate;
  • determinazione della sanzione in base alla variazione percentuale del valore venale accertato. Ad esempio, se l’aumento del valore è del 20%, il Comune potrà applicare un incremento del 20% del minimo edittale.

Resta comunque ferma la facoltà del Comune di disciplinare l’attività dei propri uffici, parametrando le sanzioni in base all’incremento del valore venale e ad ulteriori criteri discrezionali, purché rispettino i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

E se l’intervento in difformità non ha aumentato il valore venale dell’immobile? In questo caso, l’oblazione applicabile sarà quella minima prevista dall’articolo 36-bis, comma 5, lettera b) (ovvero 1.032 euro o 516 euro), senza necessità di coinvolgere l’Agenzia delle Entrate.

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