Sanatoria edilizia 2025: come gestire difformità e abusi dopo il Salva Casa
Il Salva Casa ha rinnovato le possibilità di gestione delle difformità e abusi edilizi contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Vediamo cosa cambia.
Dalla difformità edilizia all’abuso
Esistono diverse tipologie di “difformità edilizia” che possono condurre a sanzioni, rimedi tardivi, attestazioni e sanatorie. Sulle possibilità di “gestione” di queste difformità, il Salva Casa ha operato alcune importanti modifiche con:
- l’art. 34-bis relativo alle nuove tolleranze costruttive-esecutive che non costituiscono più una “violazione edilizia” da sanare e che è sufficiente dichiarare ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali;
- l’art. 34-ter (novità inserita nel TUE) che disciplina due distinti casi “particolari” di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (ante ’77 e agibilità sanante);
- l’art. 36 che riguarda la sanatoria degli interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità (che non ha subito modifiche a parte la depurazione da questa procedura delle variazioni essenziali;
- l’art. 36-bis (novità inserita nel TUE) che contempla la regolarizzazione degli interventi in parziali difformità e con variazioni essenziali;
- l’art. 37 che riguarda gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, la cui gestione può essere effettuata utilizzando la medesima procedura di cui al precedente art. 36-bis.
Nei seguenti paragrafi definiremo le differenze tra le procedure di sanatoria edilizia di cui agli articoli 36 e 36-bis del TUE, alla luce delle Linee di indirizzo e criteri interpretativi recentemente pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
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