Sanatoria edilizia e titoli consolidati: il TAR richiama lo stato legittimo

Stato legittimo dell’immobile e sanatoria edilizia: il TAR chiarisce quando le difformità non sono sanzionabili

di Gianluca Oreto - 04/04/2025

Focus sul titolo edilizio consolidato

Il TAR dispone, quindi, una verificazione tecnica che si rivelerà decisiva per la sorte del procedimento.

Il verificatore incaricato ha ricostruito in maniera dettagliata lo sviluppo autorizzativo dell’intervento, evidenziando un punto chiave: il permesso di costruire originario non è mai stato annullato né revocato, né in via espressa né implicita. Trattandosi di un titolo consolidato, le opere da esso assentite costituiscono lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia.

In questo contesto, le difformità rilevate in sede di sopralluogo non possono essere genericamente qualificate come “abusi edilizi” se riferibili a un titolo efficace e mai ritirato. La fiscalizzazione prevista dall’art. 34, comma 2, può operare solo per le parti effettivamente eccedenti e non già per porzioni dell’intervento che trovano copertura nel titolo.

Tre i punti essenziali emersi:

  • il locale al piano terra, erroneamente considerato volume eccedente, era stato già assentito e non è sanzionabile;
  • le modifiche al sottotetto (terrazzino e abbaini) risultano effettivamente non conformi, ma non sono mai state realizzate, come dichiarato dai ricorrenti;
  • le modifiche ai prospetti e alla scala interna, pur difformi, sono sanabili perché compatibili con lo stato legittimo dell’immobile risultante dal permesso di costruire.
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