Sanatoria edilizia e tutela del paesaggio: interviene il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’accertamento di conformità nel caso di sostituzione di materiali e vincoli paesaggistici
L’accertamento di conformità e i vincoli paesaggistici
Il secondo tema chiave della sentenza riguarda la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La società ricorrente aveva presentato istanza per sanare una serie di interventi, tra cui:
- recinzioni in vetro antisfondamento;
- modifica del prospetto con rivestimenti in piastrelle colorate;
- installazione di graticci e strutture in legno;
- un vano tecnico sotto una torretta di avvistamento.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato il rigetto della sanatoria per due motivi principali:
- mancanza del requisito della doppia conformità: il Testo Unico Edilizia consente la sanatoria solo per opere conformi sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, sia a quella attuale. Nel caso di specie, le norme non consentivano la sanatoria per alcuni degli interventi contestati;
- vincolo paesaggistico e impatto visivo complessivo: l’amministrazione aveva respinto la sanatoria evidenziando che gli interventi creavano un impatto visivo inaccettabile, compromettendo l’armonia del paesaggio costiero.
Un aspetto interessante della sentenza riguarda il fatto che non è necessario un incremento volumetrico per determinare un impatto paesaggistico negativo. Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l’effetto complessivo degli interventi, valutato nel loro insieme, può giustificare il diniego della compatibilità paesaggistica.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 3 marzo 2025, n. 1787IL NOTIZIOMETRO