Sanatoria paesaggistica: i limiti sull'accertamento postumo
Il Consiglio di Stato ricorda per quali interventi è consentito l'accertamento postumo di compatibilità, senza possibilità di eliminare i volumi tecnici o interrati dal calcolo
Sanatoria paesaggistica: presupposti e limiti
Spiega infatti il Consiglio che la sanatoria paesaggistica - costituendo un’eccezione alla regola generale della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali - è consentita per i soli abusi minori contemplati dall’art. 167 comma 4 d.lgs. n. 42/2004, accomunati dall’assenza di offensività per i valori ambientali e paesaggistici tutelati con l’apposizione del vincolo.
Sono, in particolare, suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica esclusivamente:
- gli interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati;
- gli interventi che non abbiano previsto l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall’autorizzazione paesaggistica;
- i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4).
Obiettivo è precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.
Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
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