Sanatoria paesaggistica: i limiti sull'accertamento postumo
Il Consiglio di Stato ricorda per quali interventi è consentito l'accertamento postumo di compatibilità, senza possibilità di eliminare i volumi tecnici o interrati dal calcolo
Volumi tecnici: vanno calcolati nella sanatoria paesaggistica
La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile- che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio- non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica, volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico.
La conferma arriva con quanto previsto dall’articolo 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, senza ulteriore specificazione e distinzione, sicché non è consentito ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione di un istituto eccezionale, quale quello in esame.
L'appello è stato quindi accolto, confermando la legittimità del diniego: diversamente da quanto osservato dal TAR, l’interramento del piano seminterrato non ha ricondotto il fabbricato allo stato originariamente assentito, poiché l’interramento del volume, a differenza della sua rimozione, consente in ogni momento di recuperarne l’utilizzo.
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