Sanatoria paesaggistica: i limiti sull'accertamento postumo

Il Consiglio di Stato ricorda per quali interventi è consentito l'accertamento postumo di compatibilità, senza possibilità di eliminare i volumi tecnici o interrati dal calcolo

di Redazione tecnica - 10/03/2025

Sull'argomento ricordiamo che la Legge n. 105/2024 di conversione con modificazioni del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), al Testo Unico Edilizia arrivato è stato aggiunto l'art. 36-bis relativo alla sanatoria edilizia delle parziali difformità e delle variazioni essenziali.

In particolare, il comma 4 del citato art. 36-bis dispone:

Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

In questo modo, per gli abusi "minori" il legislatore ha consentito all'accertamento di compatibilità paesaggistica propedeutico per la sanatoria anche in caso di creazione di superfici utili o volumi.

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