Sanatoria paesaggistica: per quali abusi è consentita?

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio consente la sanatoria postuma soltanto per alcune tipologie di abusi. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 11/12/2024

L’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio permette la sanatoria paesaggistica soltanto in alcuni casi eccezionali, comprendendo esclusivamente abusi c.d. minori per opere che, oltre a non prevedere aumenti di volume o di superficie, rientrino comunque nelle categorie dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. c) art. 167).

Ne consegue che sicuramente è legittimo il parere negativo espresso da una Soprintendenza per la realizzazione di strutture, per altro con traslazione dell’originario assetto planovolumetrico, realizzate in cemento armato, in aperto contrasto con i materiali segnalati dall’Amministrazione per garantire un’armonizzazione con il paesaggio circostante.

Sanatoria paesaggistica: quando è possibile richiederla?

A confermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 novembre 2024, n. 9263, accogliendo il ricorso di una Soprintendenza in riferimento al diniego di sanatoria paesaggistica di una struttura all’interno di un parco nazionale, realizzata in cemento armato e non in legno per come assentito.

Il proprietario del manufatto, dopo la presentazione di un primo progetto in c.a., aveva ottenuto un parere favorevole dalla Soprintendenza alla realizzazione della struttura in legno, ritenendo che “le opere proposte si inseriscono armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela”.

Successivamente, ha richiesto la sanatoria di alcune difformità, consistenti in:

  • realizzazione dell’impalcato interno con pilastri e travi in cemento armato e solaio latero-cementizio;
  • parziale traslazione del manufatto rispetto all’originaria posizione di progetto;
  • realizzazione di un muretto di confine in cemento armato.

La Soprintendenza aveva respinto la domanda di sanatoria in quanto:

  • il fabbricato realizzato andava considerato a tutti gli effetti una nuova costruzione, integralmente diversa da quella assentita per caratteristiche tipologiche;
  • l’originaria soluzione progettuale, aveva previsto una tipologia costruttiva interamente in legno proprio per superare il precedente parere contrario con cui era stato respinto un progetto consistente in una struttura portante in cemento armato e tompagnature in laterizio.

Veniva quindi comunicato il diniego parziale della sanatoria con riguardo al manufatto da adibire a snack bar, mentre esprimeva parere favorevole con prescrizioni per il muretto di confine.

Ne era seguito il ricorso al TAR che era stato parzialmente accolto in merito alla necessità di riesaminare la domanda di accertamento postumo di conformità in sanatoria. Proprio per questo la Soprintendenza ha presentato appello, che il Consiglio ha deciso di accogliere.

Per capire le motivazioni alla base della decisione di Palazzo Spada, vediamo prima di tutto cosa è l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e per quali abusi può essere richiesta.

 

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