Sanatoria paesaggistica: per quali abusi è consentita?

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio consente la sanatoria postuma soltanto per alcune tipologie di abusi. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 11/12/2024

Sanatoria paesaggistica: prevista solo in casi eccezionali

Tornando al caso in esame, Palazzo Spada ha ribadito come non si possano mettere in discussione le valutazioni altamente discrezionali rimesse all’autorità competente alla tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., la cui salvaguardia costituisce un limite legittimo all’esercizio dell’attività di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost.

Spiegano i giudici d’appello che la preminenza rivestita dal valore paesaggistico-ambientale, anche nell’interesse delle future generazioni, è stata da ultimo ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 maggio 2024 n. 105, ove si osserva che “La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente) ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art.9, terzo comma, Cost.); e ha inserito tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell’art.41, secondo comma, Cost. le ragioni di tutela dell’ambiente, oltre che della salute umana”.

Già precedentemente lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio, ai sensi dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n.1 del 11 febbraio 2022, nel senso della maggiore tutela dei valori ambientali e paesaggistici e nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile.

Nel caso in esame, la Soprintendenza ha legittimamente espresso parere negativo, rilevando la sostanziale coincidenza tra il fabbricato realizzato e il progetto già in precedenza denegato in quanto non compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

La Soprintendenza, in particolare:

  • ha chiarito che la diversa tipologia costruttiva adottata ha determinato la realizzazione manufatto completamente differente, sotto il profilo tipologico, rispetto a quello assentito, integrando una nuova costruzione, insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 167 comma 4 d.lgs 42/2004;
  • ha precisato che la possibilità di realizzare un fabbricato con struttura in cemento armato e muratura era stata già esclusa dal precedente parere contrario e che il nuovo progetto era stato assentito in quanto prevedeva una struttura interamente in legno, ritenuta compatibile con il vincolo paesaggistico e la collocazione del sedime all’interno del perimetro del Parco nazionale;
  • ha puntualizzato che la soluzione progettuale prospettata dall’interessato (rivestire in legno la struttura in c.a.), oltre a non mutare la tipologia costruttiva già respinta, costituisce un mero espediente finalizzato esclusivamente ad ottenere la favorevole definizione dell’istanza in esame.

Per pacifica giurisprudenza, l’art. 167, comma 4, d.lgs. 167/2004 consente in casi eccezionali la sanatoria ex post degli abusi c.d. minori nelle zone sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico e attiene ad opere che, oltre a non prevedere aumenti di volume o di superficie, rientrino comunque nelle categorie dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. c) art. 167).

Conclude il Consiglio che non è sostenibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, che la realizzazione di un fabbricato in cemento armato sia priva di impatto sul piano paesaggistico e integri un abuso minore suscettibile di sanatoria in via postuma.

Il ricorso della Soprintendenza è stato quindi accolto, senza alcuna necessità di riesaminare la domanda di sanatoria paesaggistica.

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