Sanatoria paesaggistica e superficie utile: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato apre ad una interpretazione funzionale della nuova sanatoria semplificata di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica

di Gianluca Oreto - 10/04/2025

Si può sanare un intervento in zona vincolata che costituisce (apparentemente) nuova superficie utile? Qual è il confine tra superficie accessoria e superficie utile? Come si coordina l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Sanatoria paesaggistica e superficie utile: la sentenza del Consiglio di Stato

Domande più che legittime a cui ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 19 marzo 2025, n. 2269, che apre a un’applicazione più coerente – e meno formalistica – del concetto di “superficie utile” ai fini della compatibilità paesaggistica postuma.

La vicenda trae origine da un contenzioso tra due operatori attivi nel settore del trasporto pubblico lagunare. Uno dei soggetti aveva ottenuto, nel 2021, un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica per una passerella in legno su pali, destinata all’ormeggio dei natanti. Dopo il parere favorevole della Soprintendenza, era stata presentata SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Contro questo provvedimento è stato proposto ricorso, fondato sulla presunta violazione dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto l’opera avrebbe determinato la creazione di nuova superficie utile in ambito vincolato. Ricorso accolto dal tribunale di primo grado che ha annullato gli atti autorizzativi.

La vicenda arriva, però, al Consiglio di Stato che, oltre a riformare la decisione del TAR, ha offerto dei chiarimenti di natura generale che, di fatto, hanno anticipato i contenuti della più recente circolare n. 19/2025 pubblicata dal Ministero della Cultura.

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