Sanatoria semplificata e autorizzazione paesaggistica: interviene il MiC
Una circolare del Ministero della Cultura chiarisce il rapporto tra la nuova sanatoria semplificata inserita dal Salva Casa e i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Può davvero un intervento paesaggisticamente incompatibile diventare legittimo per silenzio-assenso? Come si coordina il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia con il Codice dei beni culturali e del paesaggio? E soprattutto: quali sono gli effetti pratici per i tecnici e per le Soprintendenze?
Sanatoria semplificata e autorizzazione paesaggistica: TUE vs CBCP
Il quadro normativo che regola le sanatorie edilizie e paesaggistiche continua ad evolversi e a complicarsi. L’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE), avvenuta con la Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), ha modificato in modo rilevante il perimetro delle conformità sanabili, estendendo la possibilità di rilascio del titolo anche a interventi con variazioni essenziali e realizzati in difformità o assenza di autorizzazione paesaggistica.
Ma l’aspetto certamente più rilevante (e controverso) riguarda il comma 4 del citato art. 36-bis che, oltre a consentire la possibilità di richiedere l’accertamento paesaggistico propedeutico per la sanatoria semplificata, ne autorizza l’applicazione “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Possibilità che “apparentemente” amplia le casistiche previste dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali o CBCP) e si scontra con le seguenti disposizioni:
- art. 167, comma 4 che alla lettera a) concede la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
- art. 183, comma 6 per cui “Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.
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Circolare MiCIL NOTIZIOMETRO