Sanatoria semplificata e autorizzazione paesaggistica: interviene il MiC
Una circolare del Ministero della Cultura chiarisce il rapporto tra la nuova sanatoria semplificata inserita dal Salva Casa e i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Ruolo Soprintendenze, silenzio-assenso e vincolo sopravvenuto
Secondo il MiC, l’art. 36-bis del TUE non deroga ai principi del CBCP in quanto il parere delle Soprintendenze mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato. E per questo non sussisterebbe alcun contrasto con l’art. 183, comma 6, del CBCP.
La circolare ribadisce che resta vincolante il parere della Soprintendenza da rendere entro 90 giorni, oltre i quali si forma il silenzio-assenso. Se anche questo termine decorre senza riscontro, l’autorità procedente (Comune o SUAP) può decidere autonomamente, anche in presenza di volumi o superfici realizzati abusivamente.
In realtà (a parere di chi scrive) è evidente qui un potenziale cortocircuito: la tutela paesaggistica, in teoria inalienabile, potrebbe essere aggirata per inerzia. Il Ministero ne è consapevole e invita le Soprintendenze a organizzarsi per rendere residuali tali casi, ma il rischio sistemico resta.
Altro aspetto di rilievo: l’art. 36-bis consente il rilascio del parere vincolante anche se il vincolo paesaggistico è stato apposto dopo la realizzazione dell’intervento. Anche qui si conferma un cambio di paradigma: l’intervento edilizio, pur in assenza di vincolo al momento dell’abuso, può essere sottoposto ex post a valutazione paesaggistica. Un’impostazione che, seppur logica, richiede attenzione sul piano probatorio e procedurale.
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Circolare MiCIL NOTIZIOMETRO