Sanatoria semplificata e compatibilità paesaggistica: documentazione, modulistica e chiarimenti

Regione Lazio: ecco determinazione e circolare per l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria semplificata prevista dal Salva Casa

di Gianluca Oreto - 14/01/2025

Regione Lazio: la circolare di dicembre 2024

Dopo la deliberazione e la determinazione, arriva la circolare n. 1566357/2024 mediante la quale la Regione Lazio si sofferma ancora una volta sulla sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del TUE, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis.

Una circolare molto interessante perché entra nel merito della definizione di “parziali difformità” (uno dei temi più discussi degli ultimi mesi) prendendo come riferimento (chiaramente) i contenuti dell’art. 17, L.R. n. 15/2008 che definisce le variazioni essenziali nella Regione Lazio.

Alla luce di questa definizione, la circolare riassume la classificazione di parziali difformità, variazioni essenziali e totale difformità, in area vincolata e in area non vincolata del territorio regionale con due utilissime tabelle:

  • Tab. 1 – Classificazione delle difformità in area NON VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008)
  • Tab. 2 – Classificazione delle difformità in area VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008)
Tab. 1 – Classificazione delle difformità in area NON VINCOLATA
(art. 17, comma 1, l.r. 15/2008)
Parziale difformità Variazione essenziale
a)  mutamento  della  destinazione  d’uso  che  non implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 a)   mutamento   della   destinazione   d’uso   che
implichi  variazione  degli  standard  previsti  dal
d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso non sia   richiesto,   ai   sensi   dell’articolo   7,   terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire b)  mutamento  delle  destinazioni  d’uso,  con  o senza  opere  a  ciò  preordinate,  quando  per  lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma,   della   l.r.   36/1987,   il   permesso   di costruire;
c) aumento pari o inferiore al 2 per cento del volume  o  della  superficie  lorda  complessiva  del fabbricato c)  aumento  superiore  al  2  per  cento  del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato
d)   modifica   dell’altezza   quando,   rispetto   al progetto approvato, questa sia pari o inferiore al 10%, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani d)   modifica   dell’altezza   quando,   rispetto   al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per  cento,  sempre  che  rimanga  inalterato  il numero dei piani
e)      modifica     della     sagoma     quando     la sovrapposizione  di  quella  autorizzata,  rispetto  a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, pari o inferiore al 10 per cento della sagoma stessa e)     modifica     della     sagoma     quando     la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa
f)    modifica    della    localizzazione    quando    la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato  e  di  quello  realizzato,  per  effetto  di rotazione o traslazione di questo, sia superiore al 50 per cento f)   modifica   della   localizzazione   quando   la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio    assentito    che    non    modifichi    la classificazione  di  cui  all’articolo  3  del  d.p.r. 380/2001 e successive modifiche g)        mutamento        delle        caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche
h)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di edilizia   antisismica   quando   attenga   a   fatti procedurali h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali
Tab. 2 – Classificazione delle difformità in area VINCOLATA
(art. 17, comma 1, l.r. 15/2008)
Variazione essenziale Totale difformità
a)  mutamento  della  destinazione  d’uso  che  non implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 a)   mutamento   della   destinazione   d’uso   che
implichi  variazione  degli  standard  previsti  dal
d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso non sia   richiesto,   ai   sensi   dell’articolo   7,   terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire b)  mutamento  delle  destinazioni  d’uso,  con  o senza  opere  a  ciò  preordinate,  quando  per  lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma,   della   l.r.   36/1987,   il   permesso   di costruire;
c) aumento pari o inferiore al 2 per cento del volume  o  della  superficie  lorda  complessiva  del fabbricato c)  aumento  superiore  al  2  per  cento  del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato
d)   modifica   dell’altezza   quando,   rispetto   al progetto approvato, questa sia pari o inferiore al 10%, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani d)   modifica   dell’altezza   quando,   rispetto   al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per  cento,  sempre  che  rimanga  inalterato  il numero dei piani
e)      modifica     della     sagoma     quando     la sovrapposizione  di  quella  autorizzata,  rispetto  a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, pari o inferiore al 10 per cento della sagoma stessa e)     modifica     della     sagoma     quando     la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa
f)    modifica    della    localizzazione    quando    la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato  e  di  quello  realizzato,  per  effetto  di rotazione o traslazione di questo, sia superiore al 50 per cento f)   modifica   della   localizzazione   quando   la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio    assentito    che    non    modifichi    la classificazione  di  cui  all’articolo  3  del  d.p.r. 380/2001 e successive modifiche g)        mutamento        delle        caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche
h)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di edilizia   antisismica   quando   attenga   a   fatti procedurali h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali

La circolare invita a prestare attenzione a quanto previsto dai commi 2 e 3, art. 17, della L.R. n. 15/2008, per cui non sono comunque considerate variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area sottoposta a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali:

  • la modifica della localizzazione del fabbricato quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;
  • quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative; per la definizione della cubatura accessoria si dovrà fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o attuativi di riferimento.

In allegato i 3 atti emanati dalla Regione Lazio.

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