SCIA edilizia: il TAR sul consenso del condominio ai lavori

In assenza di limiti urbanistici, i rapporti tra il privato e i terzi (vicini, condòmini, comproprietari) non possono essere valutati dall'Amministrazione locale per l'assenso a un intervento

di Redazione tecnica - 23/04/2025

Il TAR: occhio alle ingerenze dei privati sull'attività urbanistica

Nel caso in esame, la seconda SCIA presentava elementi nuovi (documentazione aggiuntiva e motivazioni integrate), da considerarsi sufficienti per riattivare l’istruttoria pubblica, ma non per fondare un nuovo annullamento privo di adeguata motivazione sul piano tecnico-urbanistico.

Secondo il TAR, il Comune ha erroneamente fondato il diniego sull’assenza del consenso condominiale, come se si trattasse di un requisito urbanistico o titolo abilitativo integrativo, mentre si tratta – al più – di condizione rilevante tra le parti, da far valere nelle sedi civili ordinarie.

Va quindi censurata la prassi amministrativa che subordina il rilascio di titoli abilitativi edilizi (anche l'assenso alla SCIA) al previo consenso di titolari di diritti reali o personali su immobili confinanti o di comproprietà, come nel caso del condominio. La giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che i rapporti tra l’istante e i terzi (vicini, condòmini, comproprietari), attengono esclusivamente alla sfera del diritto privato e non sono oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione locale.

Il Collegio ha quindi richiamato la lunga e consolidata giurisprudenza secondo cui:

  • la PA non può rifiutare un titolo edilizio per assenza di assenso del condominio, poiché ciò equivarrebbe a sostituirsi al giudice civile nella valutazione di rapporti giuridici tra privati;
  • diritti dei terzi sono sempre salvaguardati ex lege (art. 11, co. 3, d.P.R. 380/2001), e non è compito dell’ente verificarli preventivamente;
  • le eventuali violazioni a regolamenti condominiali non integrano illegittimità urbanistica dell’intervento.

La giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato che dei TAR, è unanime nell’affermare che Il rilascio del titolo edilizio non comporta alcun pregiudizio ai diritti dei terzi, che conservano la possibilità di farli valere in sede civile. L’amministrazione non può valutare se un’opera incida o meno su diritti altrui, ma solo la sua conformità a norme urbanistiche ed edilizie”.

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