SCIA edilizia: il TAR sul consenso del condominio ai lavori
In assenza di limiti urbanistici, i rapporti tra il privato e i terzi (vicini, condòmini, comproprietari) non possono essere valutati dall'Amministrazione locale per l'assenso a un intervento
Quando può essere rilevante il regolamento condominiale?
Il TAR ha chiarito che solo un regolamento condominiale approvato all’unanimità può limitare l’uso delle proprietà esclusive. Nel caso specifico, il regolamento si riferiva a vincoli sull’uso dei locali comuni, ma non conteneva alcun divieto espresso sul cambio di destinazione d’uso delle unità private.
Inoltre, l’intervento oggetto di SCIA non prevedeva opere edilizie, e il garage risultava già utilizzato per il parcheggio, rendendo la trasformazione non solo conforme, ma anche più contenuta rispetto alla destinazione commerciale preesistente.
Conclusioni: obbligo per la PA di valutare solo la conformità urbanistica
Il ricorso è stato quindi accolto: il Comune non può bloccare un intervento conforme sotto il profilo urbanistico-edilizio richiedendo elementi o assensi che attengono alla sfera dei rapporti privatistici.
L’unico criterio rilevante ai fini dell’ammissibilità della SCIA è la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. I diritti di terzi, ivi compresi i condomìni, sono fatti salvi dalla legge e devono essere fatti valere in sede civile, senza che la pubblica amministrazione possa farsi arbitro di situazioni privatistiche.
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