SCIA in variante: efficace senza variazioni essenziali
Il Comune non può dichiarare l'inefficacia di una SCIA in variante a permesso di costruire, se gli interventi non sono qualificabili come variazioni essenziali
Una volta presentata la SCIA in variante al permesso di costruire, il Comune può esercitare la sua attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e se accerta l’esecuzione di interventi con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.
Questo accertamento presuppone l’ultimazione dei lavori e non può essere sovrapposto o confuso con l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 19 della legge n. 241/1990, che va svolto, alla luce di quanto dichiarato nel titolo e nei correlati elaborati progettuali e non sull’attività edilizia in itinere che discende dalla presentazione della S.C.I.A. in variante.
SCIA in variante: efficace senza variazioni essenziali
Sono questi i presupposti sulla base dei quali, con la sentenza del 13 febbraio 2025, n. 574, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un’impresa di costruzioni contro il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inefficace una SCIA in variante a un permesso di costruire.
L’oggetto del ricorso riguardava un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, avviato dall’impresa con l’obiettivo di completarlo entro il 31 dicembre 2024 per beneficiare delle agevolazioni fiscali del Sisma Bonus.
Nel corso dei lavori, l’impresa aveva presentato una SCIA in variante per modifiche che includevano:
- l’eliminazione di un secondo piano interrato e della rampa carrabile originariamente prevista;
- la riduzione del numero di unità immobiliari;
- la realizzazione di locali tecnici interrati destinati agli impianti idrici e agli impianti fotovoltaici.
Successivamente, a seguito di un sopralluogo, il Comune aveva ritenuto che tali modifiche comportassero un impatto sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, dichiarando quindi inefficace la SCIA in variante e sequestrando l’area di cantiere.
Il contenzioso
L’impresa ha quindi impugnato il provvedimento comunale eccependo una serie di vizi di legittimità:
- violazione dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dell’art. 10, comma 2, della L.R. Sicilia n. 16/2016: il Comune non avrebbe il potere di inibire la SCIA in variante prima della conclusione dei lavori, se non nei limiti di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, della L. 241/1990 e all’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001;
- anche qualora fosse stato legittimo, il potere inibitorio dell’amministrazione comunale non poteva essere esercitato oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001;
- il provvedimento non specificava in modo chiaro le ragioni per cui le modifiche apportate non rientrassero tra le varianti ammesse dalla normativa vigente;
- era stata fatta un’errata qualificazione delle modifiche progettuali: la SCIA non incideva sui parametri urbanistici fondamentali (densità fondiaria, altezza, superficie coperta, rapporto di copertura) né sulla volumetria, ma si limitava a una diversa distribuzione degli spazi interrati.
Da parte sua, l’amministrazione comunale ha giustificato il proprio operato affermando che:
- le modifiche avrebbero comportato una traslazione di 10 metri dell’edificio all’interno del lotto, situato in area vincolata, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte della Soprintendenza;
- la nuova configurazione determinava un aumento di volume rispetto a quello assentito, con l’innalzamento del piano garage sopra il livello del suolo;
- le distanze dai confini e dagli edifici adiacenti erano state alterate, in violazione della disciplina urbanistica vigente;
- gli interventi avrebbero quindi prodotto una modifica sostanziale dell’area di sedime dell’edificio e un incremento volumetrico incompatibile con il permesso di costruire originario.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO