SCIA e potere di autotutela oltre i 30 giorni: i limiti secondo il TAR
Il TAR chiarisce quando l’Amministrazione può evitare l’annullamento d’ufficio di una SCIA consolidata, in assenza di un interesse pubblico attuale e concreto
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia può essere annullata oltre i 30 giorni canonici previsti dalla Legge n. 241/1990? Cosa succede quando emergono difformità edilizie su opere già realizzate? E quando il Comune può legittimamente astenersi dal ripristinare la legalità violata?
SCIA e poteri di autotutela oltre i 30 giorni: interviene il TAR
Domande che, se poste a 10 diversi professionisti, otterrebbero certamente 10 versioni differenti. Come sempre, quindi, entra in gioco la giustizia amministrativa che prova a fornire indicazioni operative e orientamenti pacifici che, chiaramente, vanno sempre “calati” all’interno del contesto in cui sono espressi.
In questo caso, a rispondere alle domande ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con la sentenza n. 108 del 19 marzo 2025, che chiarisce alcuni interessanti aspetti relativi all’annullabilità in autotutela di una SCIA anche oltre i 30 giorni dalla sua presentazione, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 (una norma fondamentale per chi si occupa anche di edilizia).
L’art. 19 della Legge n. 241/1990, infatti, al comma 3 disciplina la possibilità per la P.A. di intervenire entro 60 giorni adottando motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti al precedente comma 1. Il successivo comma 6-bis, inoltre, stabilisce che nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di 60 giorni per l’intervento della P.A. è ridotto a 30 giorni.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Emilia Romagna 19 marzo 2025, n. 108IL NOTIZIOMETRO