SCIA e potere di autotutela oltre i 30 giorni: i limiti secondo il TAR

Il TAR chiarisce quando l’Amministrazione può evitare l’annullamento d’ufficio di una SCIA consolidata, in assenza di un interesse pubblico attuale e concreto

di Gianluca Oreto - 26/03/2025

I principi chiave affermati dal TAR

La risposta del TAR è stata chiara: la SCIA si consolida dopo 30 giorni, ma può comunque essere oggetto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, solo se ricorre un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata.

L’illecito edilizio accertato (modifica delle altezze) non comporta automaticamente l’obbligo per il Comune di intervenire in autotutela, soprattutto se:

  • le opere realizzate oggi risulterebbero legittime ai sensi del nuovo RUE, che consente modifiche in altezza per il recupero dei sottotetti;
  • l'intervento ha una finalità strutturale (cordolo sommitale antisismico) che non genera incremento volumetrico significativo;
  • l’interesse pubblico è orientato alla riqualificazione e alla sicurezza degli edifici, secondo la più recente evoluzione normativa.

Il TAR ha, dunque, riconosciuto che l’Amministrazione ha esercitato correttamente la propria discrezionalità, valutando la convenienza di un’azione ripristinatoria rispetto al danno per il privato e al beneficio per l’interesse collettivo.

Il potere residuo di autotutela post-SCIA deve essere esercitato entro un termine ragionevole e solo se motivato da un interesse pubblico prevalente, che in questo caso non è stato ravvisato.

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