SCIA e potere di autotutela oltre i 30 giorni: i limiti secondo il TAR
Il TAR chiarisce quando l’Amministrazione può evitare l’annullamento d’ufficio di una SCIA consolidata, in assenza di un interesse pubblico attuale e concreto
Conclusioni
La sentenza del TAR rafforza un principio importante: non ogni difformità edilizia accertata comporta l’obbligo automatico di annullare la SCIA, specie se questa si è consolidata e se il contesto normativo è nel frattempo mutato.
Una decisione molto interessante che offre due linee guida operative:
- in presenza di una SCIA illegittima ma consolidata, prima di
avviare l’autotutela, è necessario verificare:
- la presenza di un interesse pubblico attuale e concreto;
- la sostenibilità dell’intervento dal punto di vista urbanistico e strutturale;
- le modifiche intervenute nella normativa tecnica e regolamentare;
- il potere di annullamento d’ufficio non è automatico, ma va esercitato con prudenza, tenendo conto degli interessi dei destinatari, dei controinteressati e del principio di proporzionalità.
Dal punto di vista operativo:
- la SCIA oltre 30 giorni può essere annullata solo con interesse pubblico ulteriore ex art. 21-nonies, L. n. 241/1990;
- violazioni edilizie lievi non sempre giustificano l’autotutela se lo stato di fatto è oggi conforme;
- in caso di norme sopravvenute, queste devono essere considerate nella valutazione discrezionale;
- il cordolo sommitale è elemento strutturale non computabile ai fini volumetrici.
Infine, come sempre, occorre ricordare che, benché in alcuni casi esistano automatismi a cui non si scappa, il ruolo dell’amministrazione resta centrale nella ponderazione tra legalità, interesse pubblico e tutela del patrimonio edilizio
Documenti Allegati
Sentenza TAR Emilia Romagna 19 marzo 2025, n. 108IL NOTIZIOMETRO