SCIA, sospensione lavori e demolizioni tardive: interviene il Consiglio di Stato
Il provvedimento di sospensione dei lavori perde efficacia una volta decorso il termine di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 senza l’adozione del provvedimento definitivo
I fatti
Il caso oggetto della decisione riguardava un impianto serricolo realizzato tramite SCIA. Il privato aveva presentato tre SCIA (nel 2018, 2021 e 2022) per la realizzazione e l’ampliamento dell’impianto, senza ricevere alcun provvedimento inibitorio entro i termini perentori previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990.
Solo nel 2021 il Comune inviava al privato una nota volta “a voler temporaneamente sospendere l’attività fino alla comunicazione del provvedimento definitivo”, senza che però avesse seguito alcun provvedimento o comunicazione, sebbene il privato avesse presentato, di propria iniziativa, una relazione integrativa al progetto e avesse richiesto informazioni circa “l’esito definitivo dell’istruttoria, così come riportato nella comunicazione temporanea di sospensione”.
Nel frattempo, il privato riceveva tutti i nulla osta da parte del Consorzio di bonifica per l’intero impianto serricolo e con l’ultima SCIA del 2022 provvedeva al completamento. Successivamente, siamo nel 2022, il comune chiedeva alcune integrazioni documentali, a cui l’interessata forniva riscontro e a cui non seguiva alcun provvedimento della P.A. fino al 2024 quando quest’ultima ordinava la demolizione delle opere, in quanto realizzate senza titolo abilitativo.
Avverso l’ordinanza di demolizione viene presentato ricorso al TAR che viene accolto ritenendo consolidati gli effetti delle tre SCIA. A questo punto arriva il ricorso in secondo grado da parte del Comune.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 17 febbraio 2025, n. 1256IL NOTIZIOMETRO