SCIA in sanatoria: l'accertamento di conformità pre e post Salva Casa

La sanatoria edilizia per parziali difformità e variazioni essenziali è stata oggetto di importanti modifiche, che si riverberano anche sul significato del silenzio della PA. Vediamo perché

di Redazione tecnica - 06/02/2025

Dopo il Salva Casa: il nuovo accertamento di conformità

Ricordiamo che il decreto Salva Casa ha abrogato il comma 4 dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, disciplinando il procedimento della SCIA in sanatoria nel nuovo art. 36-bis, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) dello stesso D.L. n. 69/2024.

Secondo le nuove disposizioni “In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32”.

Al comma 6 viene specificato che "le segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Si supera così il problema sussistente con il comma 4 dell'art. 37, chiarendo esplicitamente che l'amministrazione deve esprimersi nei tempi previsti per la SCIA ordinaria (30 giorni in edilizia) e che decorsi i termini, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci.

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