SCIA semplificata in sanatoria e stato legittimo: riflessioni operative e FAQ

Riflessioni operative, FAQ e quadro sinottico sugli effetti degli articoli 9-bis, 36-bis e 37, del d.P.R. n. 380/2001/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 27/03/2025

Il pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) è sufficiente a legittimare un intervento eseguito in assenza o in difformità da SCIA? Oppure è comunque necessaria la nuova sanatoria introdotta dall’art. 36-bis? Che valore ha, in questo quadro, il riferimento alle sanzioni contenuto nel terzo periodo del comma 1-bis dell’art. 9-bis TUE?

Sanatoria e Stato legittimo dopo il Salva Casa

Domande tutt’altro che banali, che riguardano il complesso e mutevole panorama della normativa edilizia e si pongono con insistenza tra i tecnici – liberi professionisti e funzionari pubblici – soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

Vediamo, allora, come stanno realmente le cose, cominciando dalle modifiche più rilevanti introdotte dal Decreto Salva Casa:

  • la nuova definizione di stato legittimo contenuta all’art. 9-bis, comma 1-bis, secondo cui: “Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis”;
  • la nuova sanatoria semplificata introdotta all’art. 36-bis, applicabile anche agli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA;
  • la riformulazione dell’art. 37, con aumento dell’importo minimo della sanzione pecuniaria e abrogazione del comma 4, che in passato consentiva una forma di sanatoria implicita con doppia conformità e pagamento di una somma prestabilita.

Procediamo per gradi, analizzando puntualmente i su-richiamati articoli.

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