SCIA semplificata in sanatoria e stato legittimo: riflessioni operative e FAQ
Riflessioni operative, FAQ e quadro sinottico sugli effetti degli articoli 9-bis, 36-bis e 37, del d.P.R. n. 380/2001/2001 (Testo Unico Edilizia)
Art. 37 TUE: una sanzione, non una sanatoria
L’art. 37, comma 1, del Testo Unico Edilizia prevede una sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, purché rientranti nelle categorie di cui all’art. 22, commi 1 e 2, e quindi non soggetti a permesso di costruire.
In tal caso, il responsabile dell’abuso è tenuto al pagamento di una sanzione pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile e comunque non inferiore a 1.032 euro.
È bene chiarire che:
- la sanzione non ha natura sanante;
- l’immobile rimane privo di un vero titolo edilizio per l’intervento abusivo;
- la P.A. può comunque ordinare la demolizione se l’intervento risulta incompatibile con gli strumenti urbanistici o con altre norme di settore o, al più, valutare la sanzione alternativa (fiscalizzazione dell’abuso) ai sensi degli artt. 33 o 34 del TUE.
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