SCIA in variante e variazioni essenziali: le differenze

Il TAR Lombardia ricorda i presupposti per l'applicazione dell'art. 22 del Testo Unico Edilizia e quando è invece necessario il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 28/10/2024

Può una variante al permesso di costruire configurare una ristrutturazione edilizia e rientrare nel regime della SCIA? No, se l’intervento incide sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso e sulla categoria edilizia, oppure costituisce una variazione essenziale.

SCIA e permesso di costruire: la differenza tra varianti e variazioni essenziali

A spiegarlo è il TAR Lombardia, con la sentenza del 21 ottobre 2024, n. 2787, con cui ha respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione per opere abusive realizzate all’interno di un edificio (sul quale era sorto per altro un contenzioso con l’impresa esecutrice dei lavori), consistenti in:

  • incremento di slp nel sottotetto abitabile;
  • realiazzazione di impianti fan-coil non indicati in progetto e diversa rappresentazione planimetrica della copertura;
  • realizzazione di una rampa non prevista in progetto al piano seminterrato;
  • cassonetto a soffitto per gruppi terminali ispezione-sifone-braga nel piano interrato.

A seguito di un sopralluogo, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere non assentite e il ripristino secondo il progetto asseverato e sue varianti.

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha anche presentato una SCIA, relativa al completamento dell’intervento già previsto nel progetto approvato con il permesso di costruire.

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