SCIA in variante e variazioni essenziali: le differenze
Il TAR Lombardia ricorda i presupposti per l'applicazione dell'art. 22 del Testo Unico Edilizia e quando è invece necessario il permesso di costruire
Varianti in corso d'opera: quando serve la SCIA
Sul punto il TAR ricorda che l’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, (Interventi subordinati a SCIA), al comma 2-bis, prende in considerazione le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale per affermarne la realizzabilità mediante segnalazione certificata d'inizio attività, ma solo "a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore".
Anche a volere ipotizzare la possibilità che un intervento di ristrutturazione edilizia sia attuabile, non solo su di un edificio già esistente e completato, bensì anche su di un edificio ancora in costruzione, occorre verificare se e in quale misura detta ristrutturazione (comportante necessariamente, come già detto, una variazione dell'originario progetto assentito) sia compatibile con la normativa che regola appunto la possibilità di operare varianti, e in quali casi costituisca titolo edilizio necessario e sufficiente la SCIA in luogo del permesso di costruire.
Lasciando da parte le varianti "essenziali" (venendo con esse, non solo modificato il progetto iniziale, ma addirittura prevista la realizzazione di un'opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella originariamente assentita, così da rendersi necessario il rilascio di un nuovo permesso di costruire), al caso in esame non si applicano le regole in tema di ristrutturazione edilizia, risultando queste limitate dalle disposizioni in tema proprio di varianti.
Anche a volersi ammettere che la ristrutturazione possa riguardare un edificio solo progettato ma non ancora realizzato , si avrebbe comunque la sua assentibilità con SCIA soltanto nei ben delineati limiti posti dai commi 2 e 2 bis dell'art. 22 del Testo Unico Edilizia, ovvero purché le variazioni apportate:
- non incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso e sulla categoria edilizia;
- nonconfigurino una variazione essenziale.
Se si volesse sostenere il contrario (ovvero che la normativa in tema di ristrutturazione possa applicarsi sempre e senza alcuna restrizione), si avrebbe una irragionevole disapplicazione della più specifica - e quindi speciale - disciplina relativa ai casi di variante a permesso di costruire posta dai ricordati commi 2 e 2 bis dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO