SCIA in variante e variazioni essenziali: le differenze
Il TAR Lombardia ricorda i presupposti per l'applicazione dell'art. 22 del Testo Unico Edilizia e quando è invece necessario il permesso di costruire
Variazioni essenziali e permesso di costruire
Ne deriva che nel caso in questione, caratterizzato da difformità quanto a partizioni ed impianti con incremento di slp e da diversa rappresentazione planimetrica della copertura, si sono verificate delle variazioni essenziali (secondo la previsione dell'art. 32 d.P.R. n. 380/2001) al progetto originario, per cui a ragione il Comune ha adottato il provvedimento di demolizione e ripristino.
Dal corretto inquadramento della fattispecie discende pertanto, ai fini sanzionatori, l'inapplicabilità delle disposizioni invocate e la soggezione delle opere abusive in discussione al più rigoroso regime stabilito dall'art. 31, comma 2, del T.U. in materia di edilizia, in base al quale "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione [...]".
Peraltro, con l'istituto del cd. accertamento di conformità, nella disciplina sia dell'art. 13 della Legge n.47/1985 sia dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha inteso consentire la sanatoria dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull'utilizzo del territorio, e non solo di quella vigente al momento dell'istanza di sanatoria, ma anche di quella vigente all'epoca della loro realizzazione.
La sanabilità dell'intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà non scattare la potestà sanzionatorio - repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001. Anzi, proprio la doverosità dell'esercizio di siffatta potestà, costantemente affermata dalla giurisprudenza.
L'intervento presupponeva una variazione essenziale per cui non era sufficiente la presentazione di un SCIA e l'eventuale procedura di sanatoria avrebbe dovuto presupporre il rilascio del permesso di costruire.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO