SCIA in variante e variazioni essenziali: le differenze

Il TAR Lombardia ricorda i presupposti per l'applicazione dell'art. 22 del Testo Unico Edilizia e quando è invece necessario il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 28/10/2024

Variazioni essenziali: l'accertamento di conformità dopo il Salva Casa

La sentenza del TAR Lombardia, nell’analisi delle variazioni essenziali e dell’accertamento di conformità, tiene conto di un contenzioso pre Salva Casa.

Ricordiamo che con il D.L. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024, è stato introdotto l’art. 36-bis per regolarizzare le “parziali difformità” e le variazioni essenziali di cui all’art. 32 del Testo unico Edilizia, secondo cui sono variazioni essenziali quelle stabilite dalle regioni, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

  • a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  • b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  • c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
  • d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
  • e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Rimane comunque fermo che il titolo in sanatoria si può richiedere se l'intervento risulti conforme

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (comma 1 dell’art. 36-bis).

In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria, ai sensi del comma 2, l’Amministrazione potrà rilasciare il titolo a condizione che il richiedente realizzi degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Ne è derivato un via libera quindi alla sanatoria condizionata per le variazioni essenziali, fermo restando la praticabilità degli interventi e la loro sanabilità, legata sempre alla conformità alla normativa vigente.  

 

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